Revisioni: nuove procedure per i veicoli superiori alle 3,5 ton

Con circolare n.14290 del 22 maggio 2020, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornite le nuove disposizioni riguardanti le modalità di ripresa delle revisioni dei…

Con circolare n.14290 del 22 maggio 2020, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornite le nuove disposizioni riguardanti le modalità di ripresa delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi, presso le sedi predisposte dall’utenza, attuando una rivisitazione organizzativa generale, al fine di migliorare e garantire una efficienza operativa, nel rispetto delle linee guida del 20 maggio 2020, a seguito del blocco delle attività scaturito dall’emergenza Coronavirus.

Proprio in virtù della situazione di emergenza nazionale che stiamo vivendo, è divenuto fondamentale avviare il recupero delle attività sospese delle motorizzazioni, assicurando così la sicurezza della circolazione stradale ed il rispetto delle misure a tutela della salute dei lavoratori.

Queste nuove procedure, predisposte dalla Direzione Generale della Motorizzazione, sono volte a contenere il rischio di contagio e dispongono quanto segue:

1. Metodologia di svolgimento delle prove:

Sebbene il “controllo tecnico dei veicoli ” sia finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza, silenziosità ed al rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti, così come previsto dalla Direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014, recepita con DM 19 maggio 2017, n. 214, e l’impianto normativo sia chiaro ed esaustivo nell’individuare le competenze, nel definire l’oggetto e la modalità dei controlli, altrettanto non si può  sostenere in merito alla puntualità con la quale sono definiti i tempi di svolgimento delle attività. 

L’obiettivo perciò della disposizione in oggetto è quello di standardizzare e ottimizzare i tempi sulla base della considerazione che l’Ispettore, che è il soggetto istituzionale abilitato a condurre e a certificare il controllo tecnico di revisione, la cui durata temporale è condizionata oltre che dal numero di prove da eseguire, anche dalla esecuzione personale ed esclusiva delle stesse. 

Ferma restando la natura monocratica della funzione, MOT ritiene che prevedere un supporto operativo da fornire con personale ausiliario possa consentire il perseguimento di maggiori standard di efficienza ed efficacia nello svolgimento dell’attività. La costituzione di un team di lavoro coordinato e supervisionato dal responsabile del procedimento (Ispettore), dove il personale di supporto prepara e/o esegue materialmente alcuni controlli semplici o strumentali, rende di fatto più fluida e performante l’attività senza pregiudicarne la qualità. 

2. Attività di supporto

Diverse disposizioni (da ultimo la circolare prot. RU/4791 del 27/02/2017) prevedono già qualora possibile la presenza, durante lo svolgimento delle operazioni di revisione, di personale di “supporto” tradizionalmente costituito da un dipendente dell’Amministrazione.  A questa figura si ritiene possa aggiungersi anche una unità, – incaricato dal Centro di revisioni – al quale affidare l’esecuzione delle prove strumentali, la stampa e la sottoscrizione dei relativi referti da allegare al modello TT2100, sempre in presenza e con la supervisione dell’Ispettore. Qualora la stampante della quale deve essere fornito il centro di revisione fosse temporaneamente non utilizzabile, l’Ispettore o il collaboratore dipendente dell’Amministrazione, annoterà e sottoscriverà sul mod.TT2100 gli esiti dei controlli effettuati. Al personale di supporto dipendente dell’Ufficio può essere affidata, tra le altre, la verifica amministrativa dei documenti di circolazione e di quelli integrativi, il cui esito dovrà essere riportato e sottoscritto per attestazione dallo stesso collaboratore, sempre sullo stesso modello.

3. Nastro Operativo

L’esperienza pregressa e l’analisi comparativa delle organizzazioni adottate in ambito UE e non-UE, hanno portato alla determinazione dei tempi minimi necessari per effettuare i controlli previsti dalle norme in materia di revisione di un veicolo.

Tali tempi sono riferiti all’operatività dell’Ispettore senza alcuna forma di collaborazione. L’apporto del personale in ausilio descritto, consente la riduzione proporzionale dei tempi con l’aggiunta di uno SLOT di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo, per ogni unità di personale in ausilio

Di conseguenza, il nastro operativo assume un incremento di valore variabile in funzione della composizione del team di revisione.

4. Modello TT2100

Su piano formale, il modello TT2100 dovrà essere firmato sia dal tecnico che dall’eventuale supporto appartenente all’Amministrazione.  Il modello conterrà: 

a) i dati ricavati dal sistema informativo nazionale (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione);

b) i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze;

c) l’esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l’indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il modello dovrà essere integrato con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità (All.1) che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati. Si specifica che nel caso di trasporto di cose si dovrà dichiarare l’iscrizione Albo/REN o licenza conto proprio, mentre nel caso di trasporto persone l’iscrizione REN o autorizzazione conto proprio, secondo il caso. 

Il proprietario/utilizzatore del veicolo dovrà dichiarare inoltre di: 

1. aver sottoposto lo stesso a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile e del comma 1 dell’art. 79 del CDS;

2. aver sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione e/o taratura e che lo stesso risulta regolarmente funzionante;

3. aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e gli stessi risultano regolarmente funzionanti; dovrà inoltre indicare il valore letto dal contachilometri alla data della revisione.

Il legale rappresentante dell’officina invece dovrà dichiarare, qualora ricorra il caso, di aver sottoposto il veicolo alla corretta riparazione degli elementi oggetto di “ripetere” o “sospeso” dalla circolazione. Il nuovo modello, utilizzato per tutte le categorie di veicoli da sottoporre a revisione, dovrà essere compilato nelle varie parti, a seconda del caso che ricorre. 

5. Ulteriori disposizioni in vigore fino a 90 giorni dalla fine dell’emergenza

Al fine di ottimizzare le sedute durante la fase di ripresa e fino a 90 giorni successivi dalla fine dell’emergenza, si stabilisce quanto segue: 

a) lo spostamento dei veicoli da una seduta ad un altra potrà avvenire fino al giorno precedente l’effettuazione della stessa e senza alcun limite;

b) qualora nello slot, sia in sede che fuori sede, residui una frazione temporale non sufficiente alla prenotazione di un veicolo, sarà consentito lo sforamento per un tempo massimo di 15 minuti;

c) potrà essere evitata, per le sedute fuori sede, la presentazione dell’elenco dei veicoli da sottoporre a revisione;

d) gli slot già aperti, secondo le precedenti disposizioni potranno essere integrati su richiesta dei soggetti richiedenti le sedute.

Le disposizioni contenute nella circolare in commento si applicano alle operazioni che si effettueranno dal giorno 25/05/2020. 

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a cura di Redazione